Art. 3.
(Trattamento economico per le vedove dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata dalla perdita delle due mani o dei due piedi, o affetti dall'amputazione dei quattro arti insieme).

      1. All'articolo 38 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti motivazioni:

          a) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

      «1. Alle vedove dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata dalla perdita delle due mani o dei due piedi, o affetti dall'amputazione dei quattro arti insieme, spetta, altresì, la reversibilità del 50 per cento dei cumuli di cui alla tabella F dei quali era in godimento il dante causa»;

          b) al quinto comma, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi quarto e quinto»;

          c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle vedove dei grandi invalidi di guerra plurimenomati».